Statuto

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus
è attivo a Torino dal 2000.

Statuto

Articolo 1 – Denominazione e sede
– È costituita una associazione denominata “Centro psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – ONLUS”.
L’Associazione ha sede legale in Torino, via Guastalla n. 13 bis. La sede può essere modificata per decisione dell’Assemblea.

Articolo 2 – Statuto
– L’associazione “Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, siglabile CEPSI – ONLUS” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 460/1997, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3 – Scopo
– L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
– L’Associazione si fonda sull’insegnamento di Sigmund Freud, rilanciato da Jacques Lacan, il quale dimostra che lo psicoanalista, anche al di fuori della sua funzione specifica, può, e quindi deve, promuovere la salute come espressione del desiderio di un soggetto.
Gli insegnamenti e le tesi da essi elaborate forniscono gli strumenti per attuare un trattamento differenziale che, di fronte ai malesseri contemporanei di ogni tipo, ridia spazio e valore al soggetto.
– L’Associazione ha lo scopo di operare a partire dal soggetto in difficoltà che porta il proprio lamento, la propria sofferenza, il proprio malessere e di riconoscere quello che egli dice senza volerlo correggere, prestandosi invece, quando sia opportuno, ad accompagnarlo nella ricerca intorno al significato o alla funzione che il suo sintomo, il suo disagio o il suo malessere svolge per lui.
I diversi tipi di malesseri si nutrono piuttosto dell’idea illusoria che l’insoddisfazione sia contingente e che, se le condizioni esterne fossero diverse, l’insoddisfazione non ci sarebbe più. L’esperienza freudiana permette di scoprire che l’insoddisfazione non è contingente, ma costitutiva del rapporto stesso con gli altri e con il mondo, che non può prescindere dal passare per le vie del linguaggio.
Siccome ogni sintomo e ogni malessere sono già una costruzione in cui il soggetto è implicato, si tratta di trovare il modo di utilizzare le proprie risorse in un’invenzione flessibile che porti meno sofferenza.
– L’Associazione si prefigge quindi lo scopo di ricercare e attuare le strategie istituzionali e organizzative che realizzino gli insegnamenti della clinica psicoanalitica e di raccogliere la testimonianza di chi in essa lavora per farne emergere ciò che è trasmissibile, nonché di contribuire allo sviluppo di tale metodologia, prevalentemente mediante attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e di formazione a vantaggio dei soggetti a cui è destinata l’attività dell’associazione.
– All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
– Le finalità sovra menzionate devono essere perseguite nel rispetto della normativa prevista dagli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, con divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Articolo 4 – Oggetto sociale
– L’Associazione si propone in particolare di:
* svolgere attività di accoglienza e trattamento psicoterapeutico di soggetti svantaggiati a causa di diverse problematiche di disagio psico-sociale (dalle forme di violenze nei confronti delle donne, dei bambini e degli uomini, alle diverse forme di violenza o di segregazione nei confronti dei migranti e di qualsiasi soggetto a causa della propria appartenenza religiosa, culturale o di identità sessuale, e a tutti i fenomeni che siano effetto del discorso sociale in atto, tendenti a produrre l’esplulsione del soggetto e dell’isolamento);
* favorire l’elaborazione dell’esperienza clinica al fine di migliorare gli interventi di trattamento delle varie forme di disagio.
Al fine di permettere una migliore operatività ed un più ampio ambito di applicazione dell’attività oggetto dell’associazione a favore dei soggetti svantaggiati, come meglio sopra delineati, la stessa intende altresì:
* favorire la comunicazione, la collaborazione, l’elaborazione sui problemi di relazione incontrati nello svolgimento del proprio lavoro tramite supervisioni e conversazioni, la discussione su argomenti clinici e lo scambio con persone ed organismi che svolgono attività di prevenzione, cura, educazione, istruzione, recupero, riabilitazione nei confronti di minori, adulti e anziani svantaggiati e con tutti coloro che siano interessati alle problematiche cliniche relative alle diverse forme di disagio psico-sociale;
* promuovere lo scambio di esperienze cliniche e di intervento con altre istituzioni in Italia, in Europa e in Paesi non comunitari;
* contribuire alla sensibilizzazione di persone ed organismi istituzionali rispetto alle problematiche cliniche ed etiche del trattamento del disagio della civiltà, così come risulta dalle modalità di legame sociale contemporanee.
– L’Associazione si prefigge di perseguire i propri fini ponendo in essere tutte le attività utili al conseguimento dello scopo associativo, compresa la pubblicazione a mezzo stampa e la diffusione con ogni mezzo delle proprie attività.
– A tal fine il Centro si propone di stabilire opportuni rapporti con:
* Enti e Pubbliche Amministrazioni italiane;
* l’Unione Europea e sue istituzioni;
* centri di studio e culturali, istituti clinici e di ricerca, fondazioni, operanti nell’ambito del disagio;
* altre realtà associative locali, nazionali e internazionali, che si occupino delle problematiche trattate dal Centro.
– Per il raggiungimento delle finalità perseguite dal Centro potranno essere costituite più sedi del medesimo Centro in cui si svolgeranno tutte o parte delle attività indicate.
– Inoltre, il Centro può federarsi, consorziarsi e/o ammettere nel suo ambito altre associazioni, cooperative, fondazioni, organismi che abbiano un loro statuto proprio e un loro nome, anche con la qualifica di ONLUS, che si occupino di tematiche specifiche in contiguità con le finalità del Centro.

Articolo 5 – Soci
– I soci dell’Associazione si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.
– Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo del Centro e in seguito coloro che saranno ammessi come soci fondatori per decisione del Collegio dei soci fondatori con maggioranza di almeno due terzi.
– Sono soci ordinari coloro che, avendone fatta domanda al Presidente del Consiglio Operativo, vengono ammessi dall’Assemblea su proposta del Collegio dei soci fondatori, con deliberazione assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
– Il nuovo socio ordinario del Centro si impegna ad accettare il presente statuto, a perseguire le iniziative ed i fini del medesimo ed a versare il corrispettivo della quota associativa. Si impegna inoltre a rispettare quanto stabilito nel Regolamento Interno.
– Possono essere soci ordinari persone fisiche o persone giuridiche, enti, associazioni, società cooperative, a condizione che condividano e accettino le finalità perseguite e le attività svolte dal Centro.

Articolo 6 – Diritti dei soci
– I soci dell’Associazione hanno diritto di eleggere il Consiglio Operativo
– Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
– L’attività dei soci non può essere retribuita attraverso la distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve o capitali, ma i soci hanno diritto ad essere compensati per le attività effettivamente prestate ed idonee allo sviluppo e all’organizzazione dell’Associazione stessa, nonché per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 4.

Articolo 7 – Doveri
– I soci dell’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
– I soci sono tenuti al versamento d’una quota annua, la cui entità sarà stabilita annualmente dal Consiglio Operativo. La quota associativa non è trasmissibile in atto tra vivi e non è rivalutabile.
– È fatto obbligo ai soci di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
– Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e probità.

Articolo 8 – Perdita della qualità di socio
– La qualità di socio si perde per recesso del socio, comunicato per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio Operativo o con ogni altro mezzi che permetta di verificare l’avvenuta ricezione.
– Il socio potrà essere escluso per:
a) mancato pagamento della quota annua;
b) mancato adempimento agli obblighi statutari e agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
c) mancata osservazione delle disposizioni contenute nel regolamento interno;
d) comportamenti lesivi per l’Associazione;
e) giusta causa, accertata dal Consiglio Operativo con deliberazione unanime dei suoi membri.
– L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei soci con diritto di voto.
– I soci receduti od esclusi non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
– E’ escluso ogni rapporto associativo la cui durata sia predeterminata.

Articolo 9 – Indicazione degli Organi
– Sono organi dell’Associazione:
* l’Assemblea;
* il Consiglio Operativo;
* il Presidente del Consiglio Operativo;
* il Segretario del Consiglio Operativo;
* il Tesoriere;
* il Collegio dei soci fondatori;
* il Direttore Clinico.

Articolo 10 – L’Assemblea
– Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci, fondatori e ordinari, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.
– L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Operativo o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Operativo.
– Spetta all’Assemblea:
a) approvare il bilancio e le relative relazioni;
b) nominare e revocare il Consiglio Operativo ed il suo Presidente;
c) istituire altre sedi del Centro, su proposta del Consiglio Operativo e previo parere vincolante del Collegio dei soci fondatori;
d) deliberare di costituire consorzi con altri organismi con scopi analoghi o di partecipare in altri organismi che abbiano scopi analoghi al Centro, su proposta del Consiglio Operativo e previo parere vincolante del Collegio dei soci fondatori;
e) deliberare eventuali modifiche statutarie;
f) deliberare in ordine all’ammissione di soci ordinari, proposta dal Collegio dei soci fondatori, e in ordine all’esclusione dei soci ordinari e fondatori;
g) approvare il Regolamento interno, proposto dal Consiglio Operativo, che consulta il Collegio dei soci fondatori;
h) deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione, proposto dal Collegio dei soci fondatori.

Articolo 11 – Convocazioni e deliberazioni
– L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Operativo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, e quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Operativo oppure un terzo dei soci o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio Operativo.
– La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice o via telefax o per posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata e deve indicare l’ordine del giorno, nonché la data, l’ora e il luogo dell’incontro, qualora sia diverso dalla sede del Centro.
– L’ordine del giorno viene predisposto dal Consiglio Operativo.
– Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare solo un altro socio con delega scritta.
– L’Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, la metà degli iscritti più uno.
– L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci, salvo i diversi quorum espressamente previsti nel presente Statuto o dalla Legge.
Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è comunque necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
– Le deliberazioni assembleari devono essere depositate presso la sede sociale entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Articolo 12 – Il Consiglio Operativo
– L’amministrazione del Centro è affidata al Consiglio Operativo, che si avvale della funzione consultiva del Collegio dei Soci fondatori.
– Il Consiglio Operativo è composto di cinque membri, di cui al massimo quattro sono soci fondatori ed almeno uno è socio ordinario, che sia divenuto socio da almeno 6 mesi.
– Il Consiglio Operativo è eletto dall’Assemblea. Il primo Consiglio Operativo dura in carica quattro anni, mentre i successivi durano in carica due anni.
– Il Presidente del Consiglio Operativo è eletto dall’Assemblea e deve essere scelto tra i soci fondatori.
– Il Consiglio Operativo, a maggioranza dei suoi membri, nomina un consigliere con funzioni di Segretario, un consigliere con funzioni di Tesoriere ed eventuali consiglieri cui attribuire deleghe specifiche.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio Operativo
– Il Consiglio Operativo redige il progetto di bilancio e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento degli scopi associativi. Il Consiglio Operativo si avvale della funzione consultiva del Collegio dei soci fondatori.
– Il Consiglio Operativo si riunisce almeno 4 volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di tre Consiglieri.
– Le riunioni del Consiglio Operativo sono convocate con un preavviso di 7 giorni a mezzo di lettera semplice o via telefax o per posta elettronica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.
– Il Consiglio Operativo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza dei consiglieri presenti.
– Al termine del mandato, ciascuno dei consiglieri può essere nuovamente eletto per un mandato nel Consiglio Operativo, anche con una funzione diversa.
Nel caso in cui venga meno un consigliere, l’Assemblea provvede ad eleggere un nuovo consigliere, che resterà in carica sino al termine del mandato. Il nuovo consigliere deve appartenere alla stessa categoria dei soci cui apparteneva il consigliere cessato.
Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’Assemblea provvederà a nominare un nuovo Consiglio Operativo ed un nuovo Presidente.
– L’incarico di consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, purché documentate, sostenute per adempiere il mandato.

Articolo 14 – Il Presidente del Consiglio Operativo
– Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale del Centro e cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali.
– Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Operativo e il Collegio dei soci fondatori.
Il primo Presidente del Centro resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per un mandato della durata di due anni; i Presidenti successivi restano in carica due anni.

Articolo 15 – Il Segretario del Consiglio Operativo
– Il Segretario:
* provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione dei nuovi soci;
* redige i verbali delle sedute dell’Assemblea, delle riunioni del Consiglio Operativo e delle riunioni del Collegio dei soci fondatori;
* sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Operativo e del Collegio dei soci fondatori.

Articolo 16 – Patrimonio
– Il Patrimonio del Centro è costituito da:
* quote ordinarie dei soci stabilite annualmente dal Consiglio Operativo. L’ammontare della quota sociale sarà diversificato per le persone fisiche e per le associazioni con delibera del Consiglio Operativo;
* entrate derivanti da lasciti e donazioni;
* contributi erogati al Centro per la realizzazione di studi, iniziative e programmi sia in Italia sia all’estero, secondo quanto previsto negli articoli precedenti;
* corrispettivi per servizi forniti a persone fisiche e/o Enti, detratti i pagamenti e i rimborsi effettuati;
* proventi derivanti da sottoscrizioni straordinarie a carattere locale e non;
* ogni altra elargizione consentita dalla legge e accettata dal Consiglio Operativo.
– Resta esclusa la distribuzione ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
– L’esercizio finanziario dura un anno.
Il Presidente presenta all’Assemblea il bilancio per la sua approvazione

Articolo 17 – Il Tesoriere
– Il Tesoriere tiene la contabilità ordinaria del Centro con le modalità indicate dal Consiglio Operativo.

Articolo 18 – Il Collegio dei soci fondatori
– Il Collegio dei soci fondatori è l’insieme dei soci fondatori.
– Esso si riunisce almeno tre volte l’anno o su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due soci fondatori.
– Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Operativo.
– Il Collegio dei soci fondatori decide in ordine all’ammissione dei soci fondatori con maggioranza di almeno due terzi e svolge funzione consultiva in merito alle decisioni che il Consiglio Operativo assume.
– Spetta inoltre al Collegio dei soci fondatori proporre all’Assemblea l’ammissione dei soci ordinari, con maggioranza di almeno due terzi, e lo scioglimento del Centro.
Tranne nei casi espressamente specificati, il Collegio dei soci fondatori delibera a maggioranza dei soci presenti.

Articolo 19 – Direzione clinica
– Il Direttore Clinico coordina le riunioni cliniche e veglia sull’orientamento clinico del Centro Psicoanalitico.
– Il Direttore Clinico viene scelto dall’Assemblea secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.

Articolo 20 – Regolamento interno
– Il funzionamento tecnico, amministrativo e clinico del Centro potrà essere disciplinato da un regolamento interno redatto dal Consiglio Operativo, sentito il parere del Collegio dei Soci fondatori e approvato dall’Assemblea.
Nel regolamento saranno stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici e/o dei coordinatori di settore, se e in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti dell’associazione.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione dei beni
– L’Associazione si scioglie per le cause previste dalle vigenti leggi o su proposta del Collegio dei Soci fondatori, sottoposta al voto dell’Assemblea.
– In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, essa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 – Bilancio
– Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
– Il Bilancio contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Articolo 23 – Formazione e contenuto del bilancio
– Il Bilancio è elaborato dal Consiglio Operativo.
– Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata, relative al periodo di un anno.

Articolo 24 – Approvazione del bilancio
– Il Bilancio è approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 30 maggio di ogni anno.
Il Bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.

Articolo 25 – Disposizioni finali
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.